Art.1 (Denominazione Sede Durata)
1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione italiana dei professori e degli studiosi di diritto dell’economia e dei mercati, con sede in Roma, espressione della comunità scientifica dei docenti del settore, denominata “ASSOCIAZIONE DEI DOCENTI DI DIRITTO DELL’ECONOMIA”, in forma abbreviata “ADDE”.
2. L’Associazione ha sede in Roma, via Dalmazia n. 31 (trentuno).
3. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 (Scopo Attività)
1. A tale scopo organizza iniziative di ricerca e ogni forma di incontro e collaborazione tra università italiane e straniere, comunità e associazioni di studiosi, istituzioni preposte alla regolazione delle attività economiche e dei mercati. Promuove, altresì, la pubblicazione di libri o periodici, lo svolgimento di ricerche, anche commissionate da enti o privati, l’organizzazione di attività volte alla formazione di giovani studiosi, l’adesione a organismi anche internazionali e stranieri aventi fini analoghi.
2. L’Associazione ha, inoltre, lo scopo di promuovere, a fini scientifici e istituzionali, l’insegnamento e la ricerca universitaria del diritto dell’economia. A tal fine, partecipa attivamente alle iniziative istituzionali in materia di organizzazione degli studi universitari, favorendo la valorizzazione delle tematiche attinenti al diritto dell’economia.
Art.3 (Soci ordinari, soci onorari e soci corrispondenti)
1. Sono soci ordinari i professori italiani di I fascia in ruolo nel settore scientifico disciplinare IUS/05, che abbiano partecipato alla costituzione dell’Associazione o che vi abbiano successivamente aderito. I soci ordinari hanno tutti i diritti associativi, ivi compresi quelli di intervento e di voto in assemblea e di elettorato attivo e passivo per gli Organi dell’Associazione.
2. Sono soci onorari di diritto i soci ordinari quando sono collocati a riposo. I soci onorari hanno tutti i diritti associativi, ivi compresi quelli di intervento e di voto in assemblea, e di elettorato attivo per gli Organi dell’Associazione.
3. Sono soci corrispondenti, previa richiesta di adesione inviata al Consiglio Direttivo:
a) i professori associati e i ricercatori confermati in ruolo nel settore scientifico disciplinare IUS/05;
b) i ricercatori a tempo determinato, gli assegnisti di ricerca, i contrattisti di ricerca e gli abilitati di I° e II° fascia del settore scientifico disciplinare IUS/05;
c) su presentazione di due lettere firmate da due soci ordinari, i dottorandi e i dottori di ricerca i quali abbiano dimostrato, con le loro pubblicazioni e la loro attività, specifico interesse per il diritto dell’economia.
4. Possono essere ammessi in qualità di soci corrispondenti, e a giudizio discrezionale del Consiglio Direttivo, i professori di I e di II fascia e i ricercatori inquadrati in altri settori scientifico disciplinari, come pure gli studiosi italiani e stranieri di chiara fama, la cui produzione scientifica denoti nel corso del tempo un interesse per il diritto dell’economia.
5. I soci corrispondenti hanno diritto di intervento in assemblea ma non hanno diritto di voto, né elettorato attivo e passivo per gli Organi dell’associazione.
Art.4 (Recesso ed esclusione)
1. La qualità di socio, ordinario, onorario e corrispondente, viene meno per recesso o per esclusione, deliberata dall’Assemblea, in relazione a gravi inadempimenti agli obblighi connessi all’appartenenza all’Associazione, ivi compreso il mancato pagamento delle quote associative annuali.
Art.5 (Patrimonio)
1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito: dalle quote associative annuali, dagli eventuali emolumenti o compensi percepiti dall’Associazione in relazione alle proprie attività di ricerca, scientifiche o editoriali; da donazioni, lasciti o contributi di terzi; da ogni altro provento; dai beni acquistati con le disponibilità finanziarie sopracitate.
Art.6 (Organi)
1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea il Presidente il Vicepresidente il Consiglio Direttivo il Revisore.
2. La partecipazione agli Organi dell’Associazione è gratuita. L’Assemblea può prevedere il rimborso delle spese sostenute e documentate nel caso di specifici incarichi attribuiti.
Art.7 (Assemblea)
1. L‘Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, di norma in occasione del convegno annuale dell’Associazione, su convocazione del Presidente, che fissa l’ordine del giorno. La convocazione va inviata ai soci, anche per via telematica, almeno 8 giorni prima rispetto alla data di convocazione dell’assemblea.
2. L’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Il verbale delle riunioni è redatto da un componente del Consiglio Direttivo, o da un socio ordinario, designato all‘inizio della seduta, dal Presidente dell’Assemblea. Il verbale è sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dall’estensore.
3. L’Assemblea delibera, in sede ordinaria, con la maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto: sulla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Revisore, entrambi da scegliersi fra i soci ordinari; sull’esclusione dei soci; sul bilancio e sulla relazione annuale del Consiglio Direttivo; sull’ammontare delle quote associative annuali; sulle direttive generali relative all’attività dell’Associazione; su quant’altro a essa riservato dalla legge e dallo Statuto.
4. L’Assemblea delibera, in sede straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto, sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
5. Non è ammesso il voto per delega.
Art.8 (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da sei membri soci ordinari eletti dall’Assemblea.
2. Ciascun componente del Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, a partire dalla data della nomina, con il limite di due mandati consecutivi.
3. Il Consiglio si riunisce di norma ogni tre mesi, anche per il tramite di collegamenti a distanza (conferenza telefonica o video). Attua le delibere dell’Assemblea e delibera su tutte le materie non riservate dalla legge o dallo Statuto all’Assemblea.
4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vicepresidente.
Art.9 (Presidente)
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione; convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, fissando l’ordine del giorno delle relative riunioni.Il Presidente convoca la riunione del Consiglio Direttivo quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio stesso, di norma entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
2. Il Presidente può attribuire a singoli consiglieri o ad altri soci ordinari l’incarico di svolgere specifiche attività, fermo restando l’obbligo di costoro di riferirne al Consiglio Direttivo.
Art.10 (Vicepresidente)
1. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio direttivo fra i consiglieri soci ordinari.
2. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
Art.11 (Revisore)
1. Il controllo amministrativo, contabile e finanziario della gestione è affidato a un Revisore, scelto dall’Assemblea tra i soci ordinari.
2. Il Revisore può partecipare, con diritto di intervento e senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Revisore dura in carica tre anni, con il limite di due mandati consecutivi.
Art.12 (Scioglimento)
1. In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea che lo delibera nomina un liquidatore, fissandone eventualmente il compenso. Il patrimonio sarà devoluto a una o più istituzioni aventi finalità di ricerca giuridica individuate dall‘Assemblea nell’ambito della delibera di scioglimento.
F.to: Filippo Sartori
F.to: Nino Onofrio Pappaglione Notaio - (L.S.)
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